Art. 1
In vigore dal 21 mag 1985
Il presente regolamento stabilisce i requisiti di qualità minima cui debbono soddisfare le pesche sciroppate quali sono definite all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1599/84 per poter beneficiare dell'aiuto alla produzione previsto all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77.
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