Art. 2
In vigore dal 21 mag 1985
Per la fabbricazione delle pere sciroppate sono impiegate soltanto pere della specie Pyrus Communis L., varietà Williams. Il materiale di base deve essere fresco, sano, pulito e adatto alla trasformazione. Il materiale di base, prima di essere utilizzato per la fabbricazione di pere sciroppate, può essere stato refrigerato.
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