Art. 6
In vigore dal 13 mag 1985
La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.
Essa informa gli Stati membri entro il 20 novembre 1985 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'.
Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1248:oj#art-6