Art. 10
In vigore dal 13 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
Storico versioni
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