Art. 2

In vigore dal 24 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1960, pag. 13. (2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11. (6) GU n. L 64 del 5. 3. 1985, pag. 9.
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