Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:

In vigore dal 24 apr 1985
1. All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Se si ricorre alla facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84 di modulare la percentuale che incide sulla determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori che vendono direttamente al consumo, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, in cui però il termine « consegne » è sostituito dal termine « vendite dirette ». 2. All' è aggiunto il seguente paragrafo 3: « 3. Gli Stati membri che ricorrono alla facoltà di cui ai paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione le disposizioni adottate ». 3. All'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, i termini « nell'anno civile 1981 » sono sostituiti dai termini « nell'anno civile di riferimento ». 4. All'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: « a) Ai produttori di cui al paragrafo 1, un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da essi effettuate nell'anno civile 1981 maggiorate dell'1 %, o, a seconda dei casi, dell'anno civile 1982 o 1983, corrette di una percentuale uniforme per tener conto del citato articolo 6, paragrafo 2, fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 2 del presente regolamento qualora siano presi in considerazione gli anni civili 1982 o 1983 ». 5. All'articolo 5, primo comma, i termini « ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 » sono sostituiti da « ai fini dell'applicazione dell'arti- colo 7 ». 6. All'articolo 5, primo comma, è aggiunto il seguente punto 4: « 4. In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84, relative rispettivamente al trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, ed al caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda o alla parte di azienda oggetto, a seconda del caso, del trasferimento o della non riconferma del contratto, è messa a disposizione del produttore interessato, se intende continuare la produzione lattiera, a condizione che la somma del quantitativo di riferimento messo così a sua disposizione e del quantitativo corrispondente all'azienda in cui subentra o sulla quale continua la propria produzione non sia superiore al quantitativo di riferimento di cui disponeva prima del trasferimento o della scadenza del contratto ». 7. All'articolo 5, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei punti 1, 2 e 4 a casi di trasferimento effettuati durante e dopo il periodo di riferimento ». 8. All'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo 3: « 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, alla fine di ogni periodo di dodici mesi, i casi di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 e l'elenco delle associazioni di acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), dello stesso regolamento ».
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