Art. 2

In vigore dal 23 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 aprile 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI (1) GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. (3) GU n. L 34 del 7. 2. 1985, pag. 33.
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