Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 1224/80 è inserito l'articolo seguente:
In vigore dal 23 apr 1985
« Articolo 8 bis
1. Nonostante gli articoli da 2 a 8, per determinare il valore in dogana di supporti informatici importati destinati a delle attrezzature di trattamento dei dati e contenenti dati o istruzioni si tiene conto solo del costo o del valore del supporto informatico propriamente detto. Il valore in dogana di supporti informatici importati che contengono dati o istruzioni non comprende dunque il costo o il valore dei dati o delle istruzioni, purché questo costo o questo valore siano distinti dal costo o dal valore del supporto informatico considerato.
2. Ai fini del presente articolo,
a) il termine "supporto informatico" non comprende i circuiti integrati, i semiconduttori o i dispositivi analoghi, né gli articoli comprendenti tali circuiti o dispositivi;
b) l'espressione "dati o istruzioni" non comprende registrazioni del suono, cinematografiche o "video". »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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