Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 1224/80 è inserito l'articolo seguente:

In vigore dal 23 apr 1985
« Articolo 8 bis 1. Nonostante gli articoli da 2 a 8, per determinare il valore in dogana di supporti informatici importati destinati a delle attrezzature di trattamento dei dati e contenenti dati o istruzioni si tiene conto solo del costo o del valore del supporto informatico propriamente detto. Il valore in dogana di supporti informatici importati che contengono dati o istruzioni non comprende dunque il costo o il valore dei dati o delle istruzioni, purché questo costo o questo valore siano distinti dal costo o dal valore del supporto informatico considerato. 2. Ai fini del presente articolo, a) il termine "supporto informatico" non comprende i circuiti integrati, i semiconduttori o i dispositivi analoghi, né gli articoli comprendenti tali circuiti o dispositivi; b) l'espressione "dati o istruzioni" non comprende registrazioni del suono, cinematografiche o "video". »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1055:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo