Art. 2
In vigore dal 22 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 90 del 14. 4. 1969, pag. 12.
(4) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 32.
Storico versioni
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