Art. 2

In vigore dal 22 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 90 del 14. 4. 1969, pag. 12. (4) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 32.
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