Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:
In vigore dal 22 apr 1985
1) All'articolo 24 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è stabilito come segue per tonnellata di burro o di equivalente di burro:
a) 28 ECU per le spese fisse;
b) 0,45 ECU per giorno di magazzinaggio contrattuale per le spese di deposito frigorifero;
c) un importo per giorno di magazzinaggio contrattuale, calcolato in funzione del prezzo di acquisto del burro, espresso in moneta nazionale, praticato dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato il giorno dell'inizio del magazzinaggio contrattuale e in funzione di un tasso d'interesse del 10,5 % annuo. Tuttavia, per il burro immagazzinato nella Repubblica federale di Germania e nei Paesi Bassi, il tasso d'interesse applicabile è del 7,5 % annuo.
L'importo non può essere superiore all'importo corrispondente a 210 giorni di magazzinaggio.
Gli importi di cui ai punti a) e b) sono convertiti in moneta nazionale valendosi dei tassi rappresentativi in vigore l'ultimo giorno del magazzinaggio contrattuale ».
2) All'articolo 25, paragrafo 2, è abrogato il testo della lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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