Art. 2

In vigore dal 16 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dall'11 aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14. (3) GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 4.
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