Art. 1
In vigore dal 16 apr 1985
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM VII, VIII (zona CE), eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio, hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1985.
La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle zone CIEM VII, VIII (zona CE), eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:979:oj#art-1