Art. 8

In vigore dal 16 apr 1985
La data del 26 aprile 1985 di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 772/85 è sostituita da quella del 17 aprile 1985. Conformemente all' del presente regolamento, le operazioni di ammasso devono essere effettuate entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.
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