Art. 4
In vigore dal 16 apr 1985
Nel contratto di ammasso devono essere specificati gli obblighi di cui all', paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1092/80, ed inoltre l'obbligo di indicare su ogni partita immagazzinata il produttore-fornitore od i produttori-fornitori dei suini alle cui carni si riferisce il contratto stesso.
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