Art. 3
In vigore dal 2 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1985.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. C 205 del 4. 8. 1984, pag. 10.
Storico versioni
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