Art. 1

In vigore dal 2 apr 1985
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di polistirene antiurto bianchi, bicolori e traslucidi in rotoli, aventi uno spessore compreso tra 0,7 mm e 1,3 mm, di cui alla voce ex 39.02 C VI b) della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 39.02-38, originari della Spagna. 2. L'importo del dazi è pari a 15,9 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, ad eccezione dei prodotti esportati dalla società Envases del Valles, per i quali viene applicata l'aliquota di 12,4 %. I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se nelle condizioni di vendita è stabilito che il pagamento venga effettuato entro 30 giorni dalla data di spedizione; il prezzo è aumentato e diminuito di 1 % per ciascun anticipo o differimento di un mese nel termine del pagamento. 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica della Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
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