Art. 2
In vigore dal 2 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 27.
(3) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.
(4) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag, 11.
(6) GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 65.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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