Art. 1

La nota 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76 è sostituita dal testo seguente:

In vigore dal 2 apr 1985
« (1) Per il tabacco del raccolto 1985 e seguenti, il peso netto risultante dall'applicazione di questi tassi è diviso per 1,389 % per procedere alla verifica di peso tra il tabacco messo sotto controllo ed i soli parenchimi aventi un diametro minimo di 0,5 centimetri, ottenuti dalla battitura ».
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