Art. 2
In vigore dal 27 mar 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25.
(4) GU n. L 21 del 25. 1. 1985, pag. 8.
Storico versioni
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