Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 mar 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1. (2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10. (3) GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25. (4) GU n. L 21 del 25. 1. 1985, pag. 8.
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