Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 4/85 è modificato come segue:

In vigore dal 26 mar 1985
1) il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: « 1. Le attività di pesca della navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca degli Stati membri di 200 miglia, al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord del 43°00' Nord sono autorizzate fino al 31 dicembre 1985 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici ed i quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento. »; 2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Articolo 3 1. L'esercizio della pesca in tutte le divisioni CIEM con navi di più di 200 tonnellate di stazza lorda nel quadro dei contingenti fissati all' è subordinato alla detenzione a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza della condizioni precisate nella licenza stessa. 2. La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 1 a tutte le navi per le quali è chiesta una licenza dalle autorità norvegesi. 3. Ogni licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza. 4. La licenza è ritirata in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento. 5. Per un periodo massimo di 12 mesi non è rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento. 6. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 3746/83 (1) e valide fino al 31 dicembre 1984 restano valide fino al 31 marzo 1985 al più tardi, su richiesta delle autorità norvegesi. »; 3) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: « La pesca alla molva, alla molva blu e al brosmio, nei limiti dei contingenti di cui all', è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della "lenza lunga" (palangresi). »; 4) gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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