Art. 2

In vigore dal 21 mar 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1985. Per il Consiglio Il Presidente G. ANDREOTTI (1) GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 2. DECISIONE N. 3/84 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-GIORDANIA del 23 ottobre 1984 che sostituisce l'unità di conto con l'ECU nel protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania, in particolare il titolo I, visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato « protocollo », in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 25, considerando che l'unità di conto non corrisponde all'attuale situazione monetaria internazionale e che è quindi necessario adottare una nuova base comune di valore allo scopo di determinare i casi in cui possono essere utilizzati i formulari EUR 2 al posto dei certificati di circolazione EUR 1 e i casi in cui non è necessario produrre una prova dell'origine; considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1981 le Comunità europee hanno introdotto l'ECU; considerando che è opportuno utilizzare l'ECU come base comune di valore; considerando che, per motivi amministrativi ed economici, tale base comune di valore deve rimanere invariata per un periodo di almeno due anni e che, di conseguenza, l'ECU da utilizzarsi deve eccezionalmente essere fissata ad una data di riferimento che sarà aggiornata ogni due anni, DECIDE:
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