Art. 1

Il protocollo è modificato come segue:

In vigore dal 21 mar 1985
1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 1 000 unità di conto » è sostituito da « 1 620 ECU »; 2) il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, è sostituito dal testo seguente: « Fino al 30 aprile 1983 incluso, l'ECU da utilizzare in moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è il controvalore, in moneta nazionale di tale Stato, dell'ECU in vigore al 1o ottobre 1980. Per ogni periodo successivo di due anni, essa è il controvalore, in moneta nazionale di tale Stato, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni. Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU nel presente articolo e nell'articolo 17, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun periodo successivo di due anni, se necessario, e sono notificati dalla Comunità al comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espressi nella moneta nazionale di uno Stato. Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato di importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato considerato. »; 3) all'articolo 17, paragrafo 2, gli importi « 60 unità di conto » e « 200 unità di conto » sono sostituiti rispettivamente da « 105 ECU » e « 325 ECU ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:744:oj#art-1-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo