Art. 3
In vigore dal 26 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) Parere reso il 15 febbraio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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