Art. 1

L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

In vigore dal 26 feb 1985
1) Al paragrafo 3, secondo comma, per il Belgio, l'importo « 3 106 » è sostituito da « 3 131 ». 2) Al paragrafo 3, terzo comma, per il Belgio, l'importo « 3 138 » è sostituito da « 3 163 ».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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