Art. 2
In vigore dal 26 feb 1985
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 1o novembre 1985, il totale delle importazioni realizzate ed imputate sul contingente comunitario alla data del 30 settembre 1985.
Essi riversano alla riserva, al più tardi il 1o novembre 1985, la frazione che non è stata utilizzata della loro aliquota, che eccede il 20 % del volume, alla data del 30 settembre 1985.
Essi possono riversare una quantità più importante se esistono ragioni che permettono di presupporre che questa rischia di non essere utilizzata.
2. Le licenze rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri a titolo delle aliquote ripartite a norma dell', paragrafo 1, hanno una validità che non può eccedere il 31 ottobre 1985.
Storico versioni
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