Art. 1

In vigore dal 26 feb 1985
1. I contingenti comunitari, di cui al regolamento (CEE) n. 349/84, sono suddivisi in due aliquote di cui la prima è ripartita tra gli Stati membri in conformità dell'allegato del presente regolamento. 2. La seconda aliquota costituisce una riserva comunitaria; essa figura nella colonna 3 dell'allegato.
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