Art. 4

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 349/84 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 26 feb 1985
« 2. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative alla ripartizione dei contingenti ed al trattamento dei prodotti che beneficiano del regime di traffico di perfezionamento attivo, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70 (1). (1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1 ».
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