Art. 2

In vigore dal 25 feb 1985
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai titoli richiesti, a decorrere dal 1o aprile 1985. 2. A richiesta degli interessati, presentata all'organismo competente entro il 15 aprile 1985, a) per quanto riguarda i titoli rilasciati prima del 1o aprile 1985 e il cui periodo di validità è superiore a sei mesi, l'importo compensativo monetario è fissato in anticipo per i quantitativi di tali titoli per i quali l'importo non era stato ancora fissato; si applicano le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1160/82; b) per quanto riguarda i titoli che implicano la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari, il cui periodo di validità è stato limitato a sei mesi in applicazione delle disposizioni dell'ex articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 1160/82 e non è scaduto al 1o aprile 1985, il periodo di validità è prorogato sino alla scadenza del periodo di validità del titolo iniziale. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (5) GU n. L 134 del 16. 5. 1982, pag. 22.
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