Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1160/82 è modificato come segue:
In vigore dal 25 feb 1985
1. Il testo dell', paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
« 3. Se l'importo compensativo monetario è fissato in anticipo, il titolo è valido in un solo Stato membro, che deve essere designato dal richiedente del titolo al momento della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario ».
2. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:
« La domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di titolo comportante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione ».
3. All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, la frase « In caso di applicazione del comma precedente: » è sostituita da « In tutti i casi: ».
4. L'articolo 4 è soppresso.
5. Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
« 4. Qualora, per un'esportazione di merci, siano presentati uno o più titoli di cui al paragrafo 1 e la merce non possa beneficiare dell'importo compensativo monetario fissato in anticipo perché non sussistono i presupposti di cui al paragrafo 2, il titolo o i titoli in causa non sono accettati dalle autorità competenti ».
6. Il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso.
7. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
« Articolo 10
1. Se è impossibile fissare anticipatamente l'importo compensativo monetario in seguito all'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, la domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario per uno Stato membro cui si applica la sospensione può essere presentata entro sette giorni a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
La domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario si applica al quantitativo totale disponibile indicato nel titolo e in tutti gli estratti di titolo eventualmente rilasciati. Essa è presentata allo stesso organismo cui è stata presentata la domanda di titolo originale. Unitamente alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, l'interessato presenta al suddetto organismo il titolo originale e i relativi estratti. L'organismo in causa conserva detti documenti e procede al rilascio di un titolo sostitutivo e di uno o più estratti sostitutivi, secondo il caso.
Le disposizioni dell'articolo 12, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 14 e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3183/80 si applicano alla domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario.
2. Il titolo o l'estratto sostitutivo comportante fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario è rilasciato per un quantitativo di prodotti che, aumentato della tolleranza, corrisponde al quantitativo disponibile indicato nel documento sostituito.
Il titolo o l'estratto sostitutivo contiene le eventuali indicazioni e diciture che figurano nel documento sostituito. Esso contiene inoltre le diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché un riferimento al numero del documento originale. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, si applicano ai titoli o agli estratti sostitutivi.
3. L'importo compensativo monetario applicabile il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario si applica alle operazioni effettuate nel restante periodo di validità del titolo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:469:oj#art-1