Art. 2

In vigore dal 22 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35. (4) GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9.
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