Art. 2
In vigore dal 22 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 319 dell'8. 12. 1984, pag. 9.
Storico versioni
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