Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2268/84 è modificato come appresso:

In vigore dal 22 feb 1985
1. È inserito il seguente articolo 8 bis: « Articolo 8 bis 1. Per il burro che è oggetto di un contratto d'ammasso conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 985/68 alla data della domanda di cui al paragrafo 2, è concesso un aiuto di 27,50 ECU/100 kg, purché il burro sia esportato in paesi terzi. 2. Per ottenere l'aiuto di cui al paragrafo 1, il titolare del contratto d'ammasso presenta una domanda di ritiro all'organismo d'intervento con cui ha concluso il contratto, indicando i quantitativi di burro che intende ritirare dall'ammasso, nonché la data prevista per tale ritiro. L'organismo d'intervento rilascia, entro il più breve termine, una ricevuta che consente il ritiro, eventualmente parziale, in virtù del presente regolamento. 3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è versato dopo l'uscita dall'ammasso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 685/69, purché l'interessato abbia costituito una cauzione conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76. L'importo della cauzione è pari all'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1, maggiorato di 5 ECU/100 kg. 4. Le disposizioni dell' e dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera a), e 3, nonché degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, paragrafo 1, e degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 13 bis e 14 del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano, mutatis mutandis, a decorrere dalla data di uscita dall'ammasso di cui al paragrafo 3. Le indicazioni speciali che devono figurare nelle caselle 104 e 106 della copia di controllo sono quelle contemplate dall'allegato, parte I, punto 13 e parte II, punto 25 del regolamento (CEE) n. 1687/76. 5. L'espletamento delle formalità d'esportazione deve avvenire entro il termine, calcolato dalla data di uscita dall'ammasso di cui al paragrafo 3: - di un mese, se si tratta di esportazione di burro; - di quattro mesi, se si tratta di esportazione di butteroil. 6. Per il burro dell'ammasso privato per il quale è stato versato l'aiuto di cui al paragrafo 1, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 5 (per quanto riguarda le diciture che figurano sull'imballaggio), 6 bis, paragrafi da 1 a 5, e degli articoli 7, 8 e 10. 7. I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di aiuto non sono trasmissibili. 8. La domanda di aiuto non può essere ritirata ». 2. Il paragrafo 5 dell'articolo 6 bis è sostituito dal paragrafo seguente: « 5. Il prodotto finito è condizionato in imballaggi metallici ermeticamente chiusi sui quali è impressa in caratteri chiaramenti leggibili la dicitura "butteroil - regolamento (CEE) n. 2268/84" ».
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