Art. 3

In vigore dal 21 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica al burro messo in gara posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 276 del 19. 10. 1984, pag. 14. (5) GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.
Storico versioni

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