Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 262/79 è modificato come segue:
In vigore dal 21 feb 1985
1. All'articolo 4, punto 1, secondo comma, i termini « inferiore al 26 % » sono sostituiti dai termini « inferiore al 30 % ».
2. All'articolo 4, il testo del punto 2 sostituito dal seguente:
« 2. Formula B:
a) gelati delle sottovoci 18.06 B e 21.07 C della tariffa doganale comune aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari all'8 % e inferiore o pari al 20 %,
ovvero
b) preparazioni, esclusi lo iogurt e lo iogurt in polvere, per la fabbricazione dei gelati di cui alla sottovoce 18.06 D o alla voce 21.07 della tariffa doganale comune, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte, calcolata sulla sostanza secca, superiore o pari al 16 % e inferiore o pari al 33 %, contenenti uno o più aromatizzanti, nonché emulsionanti o stabilizzatori e atte al consumo senza alcuna altra operazione, salvo l'eventuale aggiunta di acqua, i trattamenti meccanici eventualmente necessari e la congelazione; ».
3. All'articolo 4, punto 3 a), lettera bb), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
« - a di farina e/o di fecola, in proporzione uguale o superiore al 40 %, . . . . . . . ».
4. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
« Articolo 8
Il burro aggiudicato deve essere trasformato nella Comunità entro un termine, calcolato a decorrere dall'ultimo giorno utile ai fini della presentazione delle offerte per gare particolari ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2:
- di sette mesi, per quanto riguarda le trasformazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2,
- di dieci mesi, per quanto riguarda la trasformazione di cui all'articolo 4 ».
5. Nell'allegato I, punto IV, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
« a) 250 kg di un miscuglio contenente:
- uno o più componenti delle sostanza secca sgrassata del latte
- utilizzati come tali, oppure
- sotto forma di latte scremato in polvere e/o di latticello in polvere ottenuto eventualmente dalla fabbricazione di burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinarsi conformemente alla norma FIL 9B: 1984. La quantità di materie grasse eccedente il tenore dell'1 % viene detratta dal quantitativo di materie grasse del latte che può beneficiare dell'aiuto
- e/o farina di frumento
- e/o amido o suoi derivati quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro
- e/o zucchero (saccarosio)
nonché
- un volume di azoto sotto forma di gas che conferisca una consistenza schiumosa al prodotto finito avente un tenore massimo di acqua del 3 % in peso, e ».
6. Nell'allegato I, punto V, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
« a) 310 kg di un miscuglio contenente:
- uno o più componenti della sostanza secca sgrassata del latte
- utilizzati come tali oppure
- sotto forma di latte scremato in polvere e/o di latticello in polvere ottenuto eventualmente dalla fabbricazione di burro concentrato avente un tenore di materie grasse da determinarsi conformemente alla norma FIL 9B: 1984. La quantità di materie grasse eccedente il tenore dell'1 % viene detratta dal quantitativo di materie grasse del latte che può beneficiare della riduzione di prezzo
- e/o farine di frumento
- e/o amido o suoi derivati quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro.
Questo miscuglio viene dissolto e/o disperso nell'acqua per ottenere una fase acquosa; quest'ultima viene emulsionata con la materia grassa proveniente dal latte nella quale sono stati incorporati mediante dissoluzione i prodotti indicati al punto aa), al punto bb) e ad uno dei trattini di cui al punto cc) della successiva lettera b). Tale emulsione è in seguito sottoposta ad essiccazione, con procedimento « spray » od altro di effetto equivalente per ottenere una polvere avente un tenore massimo, in peso, di acqua del 2 % la cui struttura fisica renda impossibile la separazione della fase grassa sotto l'azione del calore sino ad una temperatura di almeno 80°C, e ».
7. Nell'allegato IV, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
« 3. Crema pasticciera in polvere
(Prodotto di cui alla sottovoce 19.02 B II b) della tariffa doganale comune)
Composizione (tenore in peso):
- materia grassa proveniente dal latte: pari o superiore al 4 % e inferiore all'8 %,
- latte scremato in polvere: pari o superiore all'8 % e inferiore al 15 %,
- saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): pari o superiore al 45 % e inferiore al 55 %,
- amido pregelatinizzato: pari o superiore al 20 % e inferiore al 25 %,
- emulsionanti, stabilizzatori, aromi e sali: inferiore al 5 % ». Articolo 2
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1932/81, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il burro di cui all', paragrafo 2, lettera a), e il burro concentrato di cui al paragrafo 2, lettera b), devono essere trasformati nei prodotti indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 262/79 entro un termine di dieci mesi dalla data limite per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui trattasi.
Il burro concentrato di cui all', paragrafo 2, lettera b), deve essere fabbricato entro un termine di sette mesi dalla data limite per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui trattasi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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