Art. 2
In vigore dal 18 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ANDREOTTI
(1) Parere reso il 15 febbraio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(3) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(4) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.
(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.
(6) GU n. L 108 del 25. 4. 1984, pag. 4.
(7) GU n. L 73 del 16. 3. 1984, pag. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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