Art. 1
In vigore dal 18 feb 1985
Il testo dell', paragrafo 1, lettera b), dei regolamenti (CEE) n. 1508/76 e (CEE) n. 1521/76 è sostituito dal testo seguente:
« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Tunisia e dal Marocco per tale olio nei limiti di 12,09 ECU per 100 chilogrammi, importo maggiorato, dal 1o novembre 1984 al 31 ottobre 1985, di 12,09 per 100 chilogrammi.
Inoltre, per la Tunisia detto importo è maggiorato, a titolo eccezionale e per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 1984, di 22,09 ECU per 100 chilogrammi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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