Art. 7
In vigore dal 18 feb 1985
1. Con effetto al 1o luglio 1984, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e alle indennità per le persone di cui all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (2) sono fissati come segue:
Belgio 124,9
Danimarca 152,3
Germania 107,5
Francia 140,6
Irlanda 120,4
Italia 142,5
Lussemburgo 124,9
Paesi Bassi 105,5
Regno Unito 94,2
2. Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati nel presente articolo, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.
Storico versioni
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