Art. 3

In vigore dal 18 feb 1985
Con effetto al 1o luglio 1984, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a: - 2 597 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5, - 3 981 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.
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