Art. 2

In vigore dal 15 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968,. pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11. (5) GU n. l 313 dell'1. 12. 1984 pag. 47.
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