Art. 1

Nell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1371/84, è iscritto il seguente punto:

In vigore dal 15 feb 1985
« d) gli Stati membri, ad eccezione della Grecia e dell'Italia, sono autorizzati a riscuotere, entro i 65 giorni successivi al 31 dicembre 1984, il prelievo dovuto per il terzo trimestre di applicazione ».
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