Art. 2
In vigore dal 15 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35.
(4) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4.
(6) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 83.
(7) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.
(8) GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 21.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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