Art. 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 467/77 viene aggiunto il seguente paragrafo 6:

In vigore dal 15 feb 1985
« 6. Per le vendite di burro da parte dell'organismo d'intervento di cui al regolamento (CEE) n. 2268/84 della Commissione (1), tal che modificato dal regolamento (CEE) n. 2955/84 (2), e al titolo II del regolamento (CEE) n. 2956/84 della Commissione (3), sempreché il termine effettivo per il pagamento dopo il ritiro del burro sia superiore a 30 giorni, le spese di finanziamento calcolate secondo le disposizioni che figurano nei paragrafi precedenti sono maggiorate di un importo risultante dal seguente calcolo: M × D × i 365 1.2 // M // = importo pagato dall'acquirente // D // = numero dei giorni intercorrenti tra il ritiro del prodotto e il ricevimento del pagamento, diminuito di 30 giorni // i // = tasso d'interesse di cui all'. (1) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 35. (2) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 279 del 23. 10. 1984, pag. 4. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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