Art. 4
Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:
In vigore dal 13 feb 1985
Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 15 e la relativa nota in calce:
« 16. Regolamento (CEE) n. 371/85 della Commissione, del 13 febbraio 1985, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (16)
(16) GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 14 ».
Storico versioni
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