Art. 1
1. Si procede alla vendita di circa:
In vigore dal 13 feb 1985
- 40 tonnellate di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1o aprile 1983;
- 21 700 tonnellate di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano e immagazzinate prima del 1o aprile 1983;
- 435 tonnellate di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1o aprile 1983;
- 150 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1o aprile 1983;
- 2 500 tonnellate di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1o aprile 1983.
Le carni sono destinate ad essere esportate.
2. La vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.
3. Le qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
4. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 25 febbraio 1985.
5. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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