Art. 2
In vigore dal 31 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10.
(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 12.
(4) GU n. L 295 del 14. 11. 1975, pag. 16.
Storico versioni
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