Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 208/70 è modificato come segue:

In vigore dal 31 gen 1985
1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 6 1. Al ricevimento da parte del trasformatore di ciascuna partita consegnata in esecuzione dei contratti di trasformazione, le autorità designate dallo Stato membro nel quale ha luogo la trasformazione verificano il peso dei prodotti consegnati e determinano se appartengono almeno alla classe III. Al termine delle operazioni di controllo è rilasciato al trasformatore, per ciascuna partita, un certificato nel quale sono precisati: - nome, cognome e indirizzo dei contraenti, - il peso netto del prodotto e l'indicazione che appartiene almeno alla classe III. Un esemplare del certificato è consegnato ai produttori. 2. Se all'atto dei controlli di cui sopra la totalità o una parte dei prodotti non corrispondono almeno alle caratteristiche previste per la classe III specificata all'articolo 5, le autorità di cui al paragrafo 1 ne informano le parti contraenti ». 2. Nell'articolo 7, secondo comma, lettera b), secondo trattino, i termini « suddivise per classe » sono soppressi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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