Art. 2
In vigore dal 29 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ANDREOTTI
(1) GU n. C 317 del 28. 11. 1984, pag. 8.
(2) Parere reso il 18 gennaio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 103 del 16. 4. 1984, pag. 35.
(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(5) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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