Art. 1

L'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:

In vigore dal 29 gen 1985
1. Il testo del paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, qualora gli elementi presi in considerazione in occasione della fissazione del prezzo rappresentativo di mercato per l'olio d'oliva subiscano nel corso della campagna una modifica che, in base ai criteri da stabilire conformemente alla procedura prevista all'articolo 38, possa essere considerata sensibile, è decisa secondo la stessa procedura la modifica, nel corso della campagna, del prezzo rappresentativo di mercato e del prezzo di entrata. In questo caso, possono essere adattati, secondo la stessa procedura, l'aiuto al consumo e le percentuali da trattenere su tale aiuto, di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6 ». 2. Il testo del paragrafo 4, secondo comma è sostituito dal testo seguente: « I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), sono fissati dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:231:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo