Art. 2
In vigore dal 29 gen 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. ANDREOTTI
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 239 del 7. 9. 1984, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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