Art. 1

In vigore dal 29 gen 1985
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, di cui alla sottovoce ex 29.15 A I della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 29.15-11, originario del Brasile. 2. L'importo del dazio è pari al 17,6 % del prezzo netto per tonnellata, franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti. I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se nelle condizioni di vendita è stabilito che il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla data di spedizione. Il prezzo è aumentato o ridotto dell'1 % per ciascun differimento o anticipo di un mese nel termine di pagamento. 3. Il dazio non è applicato per l'acido ossalico esportato dalla società Indústrias Qumicas e Explosivos SA Lorena, Brasile. 4. Al dazio si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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